A chi è rivolto

L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria

Descrizione

La legge di stabilità per l’anno 2020, n. 160 del 2019, ha abrogato la IUC (Imposta Unica Comunale), cancellando dal 1^ gennaio 2020 la TASI, facendo salva la TARI, e riscrivendo la normativa sull’IMU.
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Abitazioni prinicipali (solo A/1, A/8 e A/9): 3912

Terreni agricoli: 3914

Aree fabbricabili: 3916

Altri fabbricati (esclusi imobili cat. D*): 3918

*Fabbricati D

Il gettito dei fabbricati categoria D va allo Stato per l'aliquota base del 7,6 per mille (usare codice tributo 3925) e per la differenza al comune (usare codice tributo 3930).

Il codice identificativo del Comune di Castana è C050

L'acconto deve essere versato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. E’ possibile versare l’intero importo entro il 16 giugno.

Come fare

Si ricorda che non è previsto il versamento dell’IMU sulla prima casa e sue pertinenze (eccezion fatta per le categorie A1, A8 e A9), nonché quello relativo ad alcune altre tipologie di immobili. I cittadini dovranno provvedere autonomamente al calcolo dell’imposta dovuta a titolo di IMU

Cosa serve

Accesso online al calcolo dell'IMU tramite il seguente link: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Cosa si ottiene

Il servizio fornisce tutte le informazioni sul tributo, gli importi dovuti e gli adempimenti dichiarativi.

Tempi e scadenze

Le scadenze fondamentali sono: il 16 giugno e il 16 dicembre per il pagamento. il 30 giugno dell'anno successivo al pagamento per la presentazione della dichiarazione nei casi obbligatori previsti dalla legge e per le agevolazioni e le aliquote stabilite dal Comune.

Accedi al servizio

Vai al calcolo IMU

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Imu 2022 rettifica.PDF [.pdf 417 Kb - 05/06/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 25/03/2025 15:49:20

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